Misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori

In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge 198 del 29 dicembre 2025, è stato introdotto l’obbligo per il Datore di Lavoro di programmare misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori (art. 15 let. z-bis del D.Lgs 81/08).

L’azienda deve ritenere inaccettabile e proibire ogni atto o comportamento che si configuri come discriminatorio, molesto o violento, e deve adottare una politica di tolleranza zero nei confronti di tali comportamenti. 

A tal fine Il Datore di Lavoro:

  • elabora una direttiva concernente la tutela dell'integrità personale dei lavoratori e una procedura per definire le modalità di segnalazione di casi di molestie e violenze e i meccanismi per la risoluzione delle controversie;
  • fornisce ai lavoratori informazioni dettagliate sui temi della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro attraverso una formazione specifica; 
  • individua in azienda una “persona di fiducia”, quale primo interlocutore a cui i lavoratori possono rivolgersi per segnalare un comportamento discriminatorio, molesto o violento e per valutarne la risoluzione in via informale, prima di presentare un eventuale reclamo scritto e avviare la procedura formale;
  • valuta la necessità per la propria azienda di predisporre uno specifico elaborato tecnico di valutazione del rischio di molestie e violenze sul lavoro.

La Bio.tre Servizi si rende disponibile sia a predisporre la documentazione necessaria per adempiere agli obblighi normativi, sia a fornire specifica formazione ai lavoratori dell’azienda.