Il DM n. 360 del 28/09/22 del Ministero della Transizione Ecologica ha adottato le “Linee guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm." concernenti la corretta gestione del rifiuto derivante dall’imballaggio.
La normativa si applica ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi e prevede sanzioni in caso di etichettature non conformi.
Le etichette degli imballaggi devono contenere informazioni sui materiali che lo compongono:
- Tipologia di imballaggio (es. bottiglia, vaschetta, flacone, etichetta, involucro, etc.)
- Identificazione del materiale (codice alfanumerico da Decisione 97/129/CE integrabile con norme UNI EN ISO 1043-1:2002 oppure CEN/CR 14311:2002)
- Famiglia del materiale (acciaio, alluminio, plastica, carta, legno plastica, vetro, etc.)
- Indicazioni per la raccolta (differenziata o indifferenziata), accompagnata da ”Verifica le disposizioni del tuo Comune“.
Il produttore dell’imballaggio è tenuto a identificare il contenuto dell’etichettatura dell’imballaggio e ad assicurare che tale informazione sia resa disponibile con il cliente. L’apposizione fisica dell’etichettatura sull’imballaggio, sulla base di quanto obbligatoriamente reso disponibile dal produttore, è una responsabilità condivisa di produttore e utilizzatore.
I prodotti privi di etichettatura degli imballaggi conformi già immessi in commercio o etichettati al 1.1.2023 possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte.