FIR digitale e trasmissione dei rifiuti pericolosi

Il FIR digitale XFIR è diventato obbligatorio per tutti i soggetti iscritti al RENTRI. 

Vediamo chi usa solo XFIR, chi usa sia XFIR che fir cartaceo, chi usa solo FIR cartaceo.

Chi usa solo XFIR?

XFIR

FIR CARTACEO

Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie

con più di 10 dipendenti

Rifiuti pericolosi e non pericolosi

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Chi usa sia XFIR che fir cartaceo?

XFIR

FIR CARTACEO

Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti
provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie

fino a 10 dipendenti

Rifiuti pericolosi

Rifiuti

non pericolosi*

Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti prodotti nell'ambito
delle attività

• agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca;
• di costruzione e demolizione, e di scavo;

• commerciali;

• di servizio;

• sanitarie

Rifiuti pericolosi

Rifiuti

non pericolosi*

*Questi operatori potranno scegliere di emettere il FIR digitale anche per i rifiuti non pericolosi. 

Chi usa solo FIR cartaceo?

XFIR

FIR CARTACEO

Produttori NON iscritti al RENTRI di rifiuti non pericolosi

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Rifiuti

non pericolosi

 Ferma restando la responsabilità del produttore con riferimento alle informazioni di propria competenza, XFIR può essere emesso e compilato a cura del trasportatore.

 

Infine, ricordiamo a tutte le aziende l’obbligo di trasmettere al RENTRI solo i FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi.

Tempistiche da rispettare per la trasmissione dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi:

  • per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto;
  • per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
  • per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.