Con l’acronimo RENTRI si intende il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, che è lo strumento con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla gestione dei rifiuti, in attuazione di quanto disposto dall’art. 188-bis del D. Lgs. 152/06.
La Bio.tre Servizi organizza incontri informativi per le ditte clienti al fine di fornire informazioni relative agli aspetti operativi del Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti (RENTRI). Contatti:
1. SOGGETTI TENUTI ALL’ISCRIZIONE
Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD, di seguito indicati:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
- gli enti o che operano in qualità di commercianti ed intermediari senza detenzione;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti con più di 10 dipendenti (*) che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:
- industriali;
- artigianali;
- derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
2. NON DEVONO ISCRIVERSI AL RENTRI:
- enti e imprese che hanno fino a 10 dipendenti (*) produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:
- industriali;
- artigianali;
- derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori di soli rifiuti non pericolosi:
- nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 del Codice civile, e della pesca;
- dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- nell’ambito delle attività commerciali;
- nell’ambito delle attività di servizio;
- da attività sanitarie;
- veicoli fuori uso.
(*) Il numero è calcolato in base al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione, ed è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
I soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente con la possibilità di cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo.
3. TEMPISTICHE DI REGISTRAZIONE:
I soggetti obbligati potranno aderire al RENTRI in un arco temporale che varia a seconda delle dimensioni delle aziende:
CLASSI DI UTENTI |
TEMPISTICHE PER L’ISCRIZIONE |
- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; - Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti; - Commercianti ed intermediari di rifiuti; - Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; - Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e NON pericolosi derivanti da attività industriali e artigianali con più di cinquanta dipendenti; - Soggetti delegati. |
dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 |
- Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e fino a cinquanta dipendenti - Enti o imprese produttori di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti e fino a cinquanta dipendenti. |
dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025 |
- Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci; - Produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti. |
dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 |