Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti R.E.N.T.Ri

Con l’acronimo RENTRI si intende il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, che è lo strumento con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla gestione dei rifiuti, in attuazione di quanto disposto dall’art. 188-bis del D. Lgs. 152/06.

La Bio.tre Servizi organizza incontri informativi per le ditte clienti al fine di fornire informazioni relative agli aspetti operativi del Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti (RENTRI). Contatti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

1. SOGGETTI TENUTI ALL’ISCRIZIONE

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD, di seguito indicati:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
  • gli enti o che operano in qualità di commercianti ed intermediari senza detenzione;
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi;
  • imprese ed enti con più di 10 dipendenti (*) che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:
    1. industriali;
    2. artigianali;
    3. derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

2. NON DEVONO ISCRIVERSI AL RENTRI:

  • enti e imprese che hanno fino a 10 dipendenti (*) produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:
    1. industriali;
    2. artigianali;
    3. derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  • enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori di soli rifiuti non pericolosi:
    1. nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 del Codice civile, e della pesca;
    2. dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
    3. nell’ambito delle attività commerciali;
    4. nell’ambito delle attività di servizio;
    5. da attività sanitarie;
    6. veicoli fuori uso.

(*) Il numero è calcolato in base al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione, ed è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

I soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente con la possibilità di cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo.

3. TEMPISTICHE DI REGISTRAZIONE:

I soggetti obbligati potranno aderire al RENTRI in un arco temporale che varia a seconda delle dimensioni delle aziende:

CLASSI DI UTENTI

TEMPISTICHE PER L’ISCRIZIONE

- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

-  Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti;

Commercianti ed intermediari di rifiuti;

-  Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

-  Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e NON pericolosi derivanti da attività industriali e artigianali con più di cinquanta dipendenti;

-  Soggetti delegati.

dal 15 dicembre 2024

al 13 febbraio 2025

-  Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e fino a cinquanta dipendenti

-  Enti o imprese produttori di rifiuti  non pericolosi con più di dieci dipendenti e fino a cinquanta dipendenti.

dal 15 giugno 2025

al 14 agosto 2025

-  Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci;

-  Produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti.

dal 15 dicembre 2025

al 13 febbraio 2026